Accesso civico “semplice”

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 5, c.1 (come modificato d.lgs. n. 97/2016 ) e L. 241/90, art.2, c.9.

L’Accesso civico (cd. semplice) è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nel sito web aziendale “Amministrazione Trasparente”, gratuitamente, senza legittimazione soggettiva e senza necessità di motivazione.

Procedimento:

La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo sotto riportato e presentata nelle seguenti modalità:

  • Presentata a mezzo fax al numero: 0362/553963
  • Presentata a mezzo posta ordinaria o direttamente presso gli uffici all’indirizzo ASSP Spa – Via G. Garibaldi 20, 20811 Cesano Maderno (MB)
  • Trasmessa dall’istante mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: assp.spa@pec.assp.it
  • Trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al seguente indirizzo: rpct@assp.it

Le istanze sono valide se:

  1. sottoscritte mediante la firma digitale;
  2. l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  3. sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità.

Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente degli uffici di ASSP Spa, la stessa deve essere sottoscritta e presentata insieme alla copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nell’istanza devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Potere sostitutivo:

In tutti i casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nella figura dell’Organismo di Vigilanza di ASSP s.p.a., Avv. Paolo Bernardini

Modalità di presentazione al titolare del potere sostitutivo:

  • Presentata a mezzo posta ordinaria o direttamente presso gli uffici all’indirizzo ASSP s.p.a. – Via G. Garibaldi 20, 20811 Cesano Maderno (MB) ed indirizzata all’Organismo di Vigilanza
  • Trasmessa dall’istante mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: assp.spa@pec.assp.it, alla c.a. dell’Organismo di Vigilanza
  • Trasmessa direttamente all’Organismo di Vigilanza, al seguente indirizzo: odv@assp.it

Tutela dell’accesso civico:

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d. lgs n. 104/2010. e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Per approfondimenti, si rinvia alle Linee Guida Anac (pubblicate al presente indirizzo: https://www.assp.it/accesso-civico/) recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Richiesta accesso civico


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